Art. 5.

      1. Per testamento biologico si intende l'atto scritto con il quale taluno dispone in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e all'assistenza religiosa.
      2. Ogni persona capace ha la facoltà di redigere un testamento biologico, che è valido nel caso in cui sopravvenga una perdita della capacità naturale valutata

 

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irreversibile, sulla base delle conoscenze attuali, dal collegio scientifico costituito ai sensi del comma 3, indicante i trattamenti sanitari cui vuole o non vuole essere sottoposta o, per il caso di malattie allo stadio terminale, la volontà di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature, di non essere sottoposta all'alimentazione artificiale e all'idratazione artificiale, di poter fruire, in caso di gravi sofferenze, degli opportuni trattamenti analgesici, anche qualora gli stessi possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto. In ogni caso, il testamento biologico produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del predisponente, accertato dal collegio scientifico costituito ai sensi del comma 3.
      3. Il collegio scientifico è composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero. Lo stesso collegio è tenuto a certificare e ad accertare la incapacità del soggetto.
      4. Il testamento biologico è formulato con atto scritto, avente data certa e con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato o dal sindaco o da un funzionario delegato dal sindaco o dal segretario comunale o dal medico di medicina generale. Per coloro che si trovano in un istituto di ricovero o di cura, la sottoscrizione può essere autenticata dal direttore sanitario. I soggetti indicati nei periodi primo e secondo, una volta ricevuto un testamento biologico, devono inviare l'originale al registro dei testamenti biologici, istituito presso il Ministero della salute, nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico.
      5. Il testamento biologico è in qualsiasi momento rinnovabile, modificabile e revocabile dall'interessato nelle medesime forme previste dal comma 4.
      6. Le direttive contenute nel testamento biologico sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattenderle solo quando, sulla base del parere
 

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vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 2, non sono più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione dello stesso testamento biologico, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.